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Cosa rischia chi condivide illegalmente file? Diamo uno sguardo al decreto Urbani

Ultimo Aggiornamento: 12/02/2012 23:44
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11/01/2003 16:39
 
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1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità', contiene altre si' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità' tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché' quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità' giudiziaria, i prestatori di servizi della società' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità' di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. A seguito di provvedimento dell'Autorità' giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché', nei casi più' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.".


La normativa così modificata prevede le sole sanzioni amministrative per chi si limita a scaricare dalla rete contenuti protetti. Le sanzioni diventano penali se l'utente invece condivide con altri utenti via Internet materiali tutelati dal diritto d'autore.
Come potete vedere le responsabilità sono anche nostre, in quanto mezzo di distribuzione di materiale illegale (qualora i links non venissero rimossi).
[Modificato da Compix 09/02/2012 01:48]
09/02/2012 14:58
 
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quindi?
09/02/2012 18:55
 
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Scusa ,sei andata a ripescare un post del 2003,SARA' ANDATO ANCHE IN PRESRIZIONE!frattanto cos'e' successo,so che la legge e' in fase di studio,Megaploud e' gia' stato chiuso!Vincenzo ,ne sai qualcosa?
09/02/2012 20:05
 
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L'ha riportato su proprio Compix
12/02/2012 23:44
 
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Ragazzi, in questa discussione c'era il vecchio regolamento di Multimedia / Download (era un topic in evidenza).

Dato che dal 09/02/2012 la sezione è stata aperta anche ai visitatori (eliminando dunque il limite minimo dei 30 post per gli utenti registrati) e sono state stabilite le nuove regole sulle richieste delle password per il materiale in download, abbiamo messo in evidenza un nuovo regolamento mischiando questo tra i topic ordinari. Del vecchio regolamento che c'era qui, però, abbiamo lasciato solo la parte relativa alla legge Urbani, che modificheremo in caso di sviluppi giuridici sulla materia.

Ecco svelato l'arcano [SM=g27828] .
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