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[top news] 'Leaving Neverland' - il nuovo documentario diffamatorio su Michael Jackson

Ultimo Aggiornamento: 03/04/2024 05:48
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25/02/2019 13:50
 
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Re: Re:
DOUBLE-D, 24/02/2019 14.30:



E' stato già detto nelle altre pagine, in america non esiste la legge per le calunnie contro un morto.

Cmq se leggi le pagine passate trovi tutte le risposte.




Allora io riporto una sentenza della Cassazione Italiana, riguarda la diffamazione. La calunnia è un'altra cosa, molti confondono diffamazione con calunnia. Allora nel caso di Michael non credo che non si possa denunciare per diffamazione anche in USA. Per la calunnia, sarebbe anche da vedere, perché, almeno in Italia, è procedibile d'ufficio e non necessita di una querela di parte ed è sufficiente che qualcuno segnali a un pubblico ufficiale che ha obbligo di riferire all'autorità giudiziaria penale un fatto potenzialmente reato (come quello di Michael anche se richiesto un risarcimento danni, derivante però da reato, abusi.
Ora nel processo civile di robson il giudice è un pubblico ufficiale e poteva/doveva, in caso di condanna, trasmettere gli atti per la valutazione penale, come, secondo me, in caso di "archiviazione" segnalare la calunnia.

Di seguito cosa dice la nostra Cassazione:

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 marzo – 3 maggio 2017, n. 21209
Presidente Bruno – Relatore Pistorelli

Ritenuto in fatto

1. Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Rovereto ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di P.C. e T.E. per il reato di diffamazione ai danni di F.E. avviato a seguito di querela proposta dall’erede e prossimo congiunto F.S. .
2. Avverso il provvedimento ricorre nella su qualità di persona offesa ed a mezzo del difensore il F.S. il quale, dopo aver ricordato che la querela era stata proposta per offesa alla memoria del defunto proprio congiunto ai sensi del terzo comma dell’art. 597 c.p., eccepisce la violazione del contraddittorio, in quanto il provvedimento è stato emesso nella pendenza del termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione decorrente dalla data della rituale notifica dell’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., avvenuta il 20 maggio 2016.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. Deve innanzi tutto ricordarsi che integra una violazione del diritto al contraddittorio il giudice che proceda all’archiviazione anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni – decorrente dalla data di notificazione dell’avviso alla parte offesa della relativa richiesta – previsto per la proposizione di eventuale atto di opposizione (Sez. 6, n. 3394 del 30 ottobre 1998, P.o. in proc. Doglioni E, Rv. 212331). Principio che questa Corte ha affermato con riguardo al mancato rispetto del termine di cui al terzo comma dell’art. 408 c.p.p., ma che deve essere ribadito – stante l’identità di formulazione e della ratio delle due disposizioni – anche in riferimento all’inosservanza del termine di cui all’art. 17 comma 2 d.lgs. n. 274/2000 qualora il procedimento di archiviazione si svolga dinanzi al Giudice di Pace. È poi fuor di dubbio che l’obbligo per il giudice di rispettare il suddetto termine sussista a prescindere dalla fondatezza della richiesta di archiviazione, anche quando con questa sia stato prospettato, come avvenuto nel caso di specie, che il querelante non sia la persona offesa del reato, atteso che questi ha diritto di sottoporre al giudice gli elementi di prova a sostegno della propria pretesa.
3. Sotto altro profilo deve poi evidenziarsi che nel caso di specie il ricorrente deve ritenersi in astratto persona offesa del reato ai sensi dell’art. 597 comma 3 c.p. Tale disposizione, infatti, prevede due ipotesi distinte per il caso in cui l’offeso sia deceduto prima di aver esercitato il diritto di querela per l’offesa da lui subita, e per quello, diverso, di offesa alla sua memoria. Nella prima ipotesi, ai prossimi congiunti viene devoluto iure successionis il diritto di presentare la querela non esercitato dal loro congiunto, in deroga a quanto previsto dall’art. 126 comma primo c.p., che esclude la trasmissione ereditaria del diritto di querela, ritenuto altrimenti un diritto personalissimo destinato perciò ad estinguersi alla morte del suo titolare. Nella diversa ipotesi di offesa alla memoria del defunto, invece, i soggetti elencati nell’ultimo capoverso dell’art. 597 vantano iure proprio il diritto di presentare la querela, poiché essi stessi – e non il de cuius – si qualificano come i soggetti passivi dell’offesa, in quanto titolari dell’interesse a difendere la memoria del loro congiunto. Per come risulta in atti – e per come prospettato nel ricorso – è in quest’ultimo senso che il F. ha proposto querela nei confronti degli indagati ed è dunque indubitabile che il giudice non potesse disporre l’archiviazione del procedimento nella pendenza del termine per proporre opposizione.
4. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Giudice di Pace di Rovereto per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Rovereto per il corso ulteriore.


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