p2p: download illegale o meno, quello che bisogna sapere

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kingofgames
00martedì 11 luglio 2006 15:34
ecco un pratica guida

di cui consiglio la lettura a tutti coloro che intendono fare o fanno uso di programmi per la condivisione di files (emule, limewire e compagnia bella)
[SM=g27811]
michipu
00martedì 11 luglio 2006 15:43
Grazie

Va ricordato che il download tramite P2P è in tutti i casi illegale. Ci sono tanti altri mezzi alternativi all'acquisto di un costoso cd nei negozi, tra cui i celebri
iTunes Music Store
Napster
ZuKk0|JaCkSoN|3D
00martedì 11 luglio 2006 17:22
Re:

Scritto da: michipu 11/07/2006 15.43
Grazie

Va ricordato che il download tramite P2P è in tutti i casi illegale. Ci sono tanti altri mezzi alternativi all'acquisto di un costoso cd nei negozi, tra cui i celebri
iTunes Music Store
Napster



non proprio... se condividi cose TUE non vedo dove sia il problema. cioè se hai fatto un qualcosa di tuo e vuoi condividerlo con gli altri il p2p ti consente di farlo [SM=x47914]
kingofgames
00martedì 11 luglio 2006 17:29
Re: Re:

Scritto da: ZuKk0|JaCkSoN|3D 11/07/2006 17.22


non proprio... se condividi cose TUE non vedo dove sia il problema. cioè se hai fatto un qualcosa di tuo e vuoi condividerlo con gli altri il p2p ti consente di farlo [SM=x47914]



è vero no avevo notato la risposta di michele
in effeti il p2p è nato proprio per condividere materiale free e non protetto da copyright (molti gruppi emergenti lo usano per farsi notare dal pubblico)

[SM=g27811]
michipu
00martedì 11 luglio 2006 18:17
allora...
a rigor di logica col p2p si possono condividere le proprie creazioni ee il materiale che è liberamente ridistribuibile.
Il fatto che un software o una canzone siano gratuiti, non implica che siano redistribuibili.
Ergo, se scarico che so un pacchetto software da un sito che mi dice che posso redistribuire quel software, allora lo posso immettere nel circuito p2p. Se scarico un software freeware non è detto che io sia autorizzato ad inserirlo in un circuito p2p.
Stessa cosa per le canzoni: ad esempio c'è un sito di canzoni e composizioni liberamente scaricabili ed utilizzabili (ad esempio nei podcast) ma specificatamente non inseribili nei circuiti di p2p.
Non tutto quello che è gratuito è condivisibile o inseribile in un circuito P2P; vi faccio un esempio: se compro un software per fare composizioni musicali (come Garage Band) che ha dei loops precaricati, posso sì creare le mie canzoni utilizzando ed eventualmente modificando quei loop, ma non posso immettere quei loop da soli nei circuiti p2p. Mentre posso immettere la mia canzone basata su quei loop.
Questo perchè nei circuiti di p2p si perde l'origine della cosa condivisa, ovvero: io michipu mi scarico una canzone "gratuita", cambio il titolo, metto il mio nome e la immetto in un circuito p2p: tutti quelli che la scaricheranno penseranno che quella canzone l'ho composta io.
C'è gran confusione nel mondo di internet riguardo la differenza tra gratuito, free, condivisibile, open source...
Non tutto quello che si paga è free.
michipu
00martedì 11 luglio 2006 18:19
Re: Re:

Scritto da: ZuKk0|JaCkSoN|3D 11/07/2006 17.22


non proprio... se condividi cose TUE non vedo dove sia il problema. cioè se hai fatto un qualcosa di tuo e vuoi condividerlo con gli altri il p2p ti consente di farlo [SM=x47914]



Vero, puoi condividere cose tue, o cose di cui sei assolutamente certo abbia l'autorizzazione a condividere\distribuire
Ma quando scarichi come fai ad essere sicuro che ciò che stai prelevando non è protetto da qualche copyright\diritto?
kingofgames
00martedì 11 luglio 2006 18:34
dura lex sed lex [SM=x47960]


Il decreto-legge "Urbani" sul P2P

(Testo diffuso da ALCEI) - 15.03.04

Approvato dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2004 - non ancora pubblicato sulla GU

Decreto legge recante interventi urgenti in materia di beni ad attività culturali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia di beni ed attività culturali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .......;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della giustizia, del Ministro delle comunicazioni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
cinematografiche e assimilate

1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la lettera a-bis):

"a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via
telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;".

2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a Euro 2000 se le violazion di cu al presente comma sono commesse mediante l'uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.
4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autor ità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con unasanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
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