Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Cedolare secca: si applica anche agli affitti brevi ( tassa Airbnb )

Ultimo Aggiornamento: 13/10/2017 11:21
Autore
Vota | Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 13.446
Post: 2.930
Registrato il: 26/06/2003
Registrato il: 23/10/2011
Sesso: Maschile
26/02/2013 23:53
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota

Con gli ultimi rincari alla tassazione ordinaria, la cedolare secca sugli affitti conviene quasi sempre. Dal 1° gennaio 2013, infatti, l'Irpef deve essere pagata sul 95% del canone incassato, anziché sull'85%, perché le deduzioni forfettarie riconosciute a tutti i proprietari sono state "tagliate" dalla riforma del lavoro. Per i contratti convenzionati, invece, si passa dal 59,5% al 66,5% del canone pattuito. Un cambiamento che – di fatto – aumenta la convenienza relativa della cedolare secca, e la rende vantaggiosa per tutti i contribuenti, tranne due categorie di soggetti: coloro che hanno detrazioni molto elevate e coloro che redditi inferiori a 15mila euro e hanno stipulato un affitto convenzionato.
Come gestire i ripensamenti. Chi rifà i conti e scopre che gli conviene la cedolare, potrà applicarla anche se finora non ci aveva mai pensato. Uno dei maggiori vantaggi della tassa piatta, infatti, è la possibilità di entrare e uscire dal regime agevolato anche nel corso del contratto. Per applicare la cedolare ai contratti già in corso, bisogna attendere la scadenza dell'annualità contrattuale e presentare a un ufficio delle Entrate il modello 69 entro il termine per il versamento dell'imposta di registro. In pratica, per un contratto stipulato il 1° aprile 2012, si potrà scegliere la cedolare entro il 30 aprile 2013, perché l'imposta di registro va versata entro 30 giorni dall'inizio dell'annalità: naturalmente, dato che la tassa piatta assorbe il registro – oltre al bollo e alle addizionali Irpef – il modello 69 sarà presentato "a zero", cioè senza pagamento di imposte. L'opzione per la cedolare, in questo esempio, varrà per i canoni maturati a partire dal 1° aprile 2013, mentre su quelli incassati dal 1° gennaio al 31 marzo si pagherà l'Irpef maggiorata.
Niente aggiornamento Istat. Anche se avviene in corso di contratto, la scelta della cedolare dovrà seguire le regole generali. Quindi l'opzione effettuata con il modello 69 sarà valida per la durata residua del contratto, fino a revoca. Attenzione al concetto di "durata residua", però: ad esempio, se si compie la scelta al secondo anno di un contratto "4+4", si dovrà comunque presentare il modello 69 al momento in cui inizia il secondo quadriennio, cioè il "+4", perché si tratta per il fisco di una proroga contrattuale. La scelta per la cedolare dovrà essere accompagnata dalla raccomandata all'inquilino e dalla rinuncia all'aggiornamento del canone secondo l'indice Istat Foi (o altri indici utilizzati per l'aggiornamento periodico).
La revoca. Se qualcuno scoprisse che la cedolare non gli conviene, potrebbe sempre effettuare la revoca. Anche in questo caso, bisogna attendere la scadenza dell'annualità contrattuale. La revoca può essere fatta con un atto in carta libera, presentato alle Entrate e – per conoscenza – anche all'inquilino: in quest'ultimo caso la comunicazione non è obbligatoria, ma sicuramente opportuna, perché da questo momento il proprietario sarà libero di aggiornare il canone e bisognerà tornare a pagare l'imposta di registro (2% sul canone annuale, da dividere a metà tra i due contraenti). In alternativa alla lettera in carta libera, anche per la revoca si può utilizzare il modello 69.

www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-02-18/cedolare-secca-conviene-ecco-165553.shtml?uuid=...
[IMG][/IMG]
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 13.446
Post: 2.930
Registrato il: 26/06/2003
Registrato il: 23/10/2011
Sesso: Maschile
21/04/2013 11:33
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota

Gli affitti diventano più bassi con la crisi:
anche gli agenti temono di non esser pagati
Secondo una ricerca di Solo Affitti un professionista su tre ha ribassato le richieste agli affittuari nelle grandi città. I numeri: si va da 30 a 70 euro di sconto, ma a Roma si arriva fino a 100 euro. Dilaga la cedolare secca, Bologna isola felice dei canoni concordati
di AGNESE ANANASSO
Lo leggo dopo

TAG affitti, immobiliare, crisi economica italiana BOLOGNA - Saldi di fine stagione per gli affitti. I proprietari degli appartamenti, per invogliare gli inquilini a restare, propongono sconti sui canoni in prossimità della scadenza. Un fenomeno che è stato rilevato in oltre dieci casi da un agente su quattro (25%) negli ultimi sei mesi e dal 90% degli affiliati in almeno un caso. È la nuova tendenza evidenziata da Solo Affitti, il franchising specializzato in locazioni presente in Italia e Spagna con 350 agenzie.

La frequenza dei ribassi aumenta quando si parla di grandi città metropolitane, qui è addirittura il 33% (uno su tre) degli agenti che registra l'operazione sconto. "Evidentemente la crisi morde e i proprietari cercano di andare incontro alle esigenze degli inquilini -spiega la presidente di Solo Affitti, Silvia Spronelli -. Si preferisce abbassare il prezzo piuttosto che rischiare la morosità. Toscani, lombardi e umbri sono i locatori più sensibili in questo senso".

Gli sconti non sono esorbitanti, si va dai 30 ai 70 euro, con punte anche tra i 70 e i 100 nel centro Italia, come registrato dal 23% degli agenti del franchising. Numeri che si ritrovano anche nei nuovi contratti di locazione: la crisi porta a tirare sul prezzo in fase di contrattazione. Lo sconto è proporzionato al canone, ecco perché "in città come Roma, ci sono state riduzioni piuttosto elevate, tra 70 e 100 euro: evidentemente i canoni sono troppo alti rispetto alla capacità di spesa dei locatari" prosegue Spronelli. "Sconti di 100 euro comunque sono piuttosto rari".

Importante poi l'utilizzo della cedolare secca (ossia la tassazione del 19 o 21% , secco appunto, sulla cifra incassata, evitando anche tante spese e trafile burocratiche) che è preferita nel 64% dei casi al regime Irpef, che prevede invece la tassazione in base allo scaglione di reddito. La cedolare secca ha molto successo nel Sud (70%) e nelle Isole (73%) ma è nelle città metropolitane come Roma e Firenze che c'è stato il vero boom, preferita nell'85 e nell'83% dei casi. Mentre a Bologna la tassazione Irpef è ancora privilegiata, con oltre la metà dei proprietari che la sceglie. Sotto le Due Torri, conclude Spronelli "il canone concordato rende ancora sufficientemente conveniente il regime Irpef". Una città a misura d'uomo. Anche negli affitti.
(20 aprile 2013) © RIPRODUZIONE RISERVATA



www.repubblica.it/economia/2013/04/20/news/calo_degli_affitti_con_la_crisi-57062672/?ref...
[IMG][/IMG]
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 13.446
Post: 2.930
Registrato il: 26/06/2003
Registrato il: 23/10/2011
Sesso: Maschile
03/02/2015 18:03
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota

La cedolare secca si applica anche agli affitti brevi

di Luigi Lovecchio2 febbraio 2015
IN QUESTO ARTICOLO

Media
Argomenti: Fisco | Agenzia Entrate



My24
ascolta questa pagina


Il fenomeno delle locazioni brevi sta riscuotendo sempre più interesse tra i privati, poiché consente di contemperare una pluralità di esigenze. In primo luogo, in un momento di difficoltà economica generale, in cui non è semplice assumere impegni gravosi a lunga durata, molte persone alla ricerca di una sistemazione preferiscono soluzioni transitorie. Anche per i locatori si tratta di una opportunità che presenta diversi vantaggi. Si pensi ad esempio al problema della solvibilità degli inquilini. È evidente, infatti, che un affitto di breve durata non comporta grossi rischi sotto il profilo della effettiva esigibilità dei canoni di locazione.

Se poi si tratta di un mese o di alcuni giorni, il rischio è nullo, poiché l'intero canone è riscosso in anticipo. Inoltre, un immobile sfitto è soggetto a una pluralità di tributi, sia reddituali che patrimoniali, al punto che l'attesa di una locazione “solvibile” a lunga durata potrebbe risultare molto costosa per il proprietario. Senza dimenticare che in alcuni casi la locazione temporanea di stanze della propria abitazione oppure il bed & breakfast nella casa di residenza possono rappresentare una fonte di proventi significativa per arrotondare uno stipendio o una pensione.

DOCUMENTI
Sul versante fiscale
Da qui, il numero crescente di domande dei lettori in ordine agli aspetti fiscali di tali situazioni. La prima domanda riguarda appunto la qualificazione del reddito ritratto dagli affitti di breve durata. Le regole del Tuir (Dpr 917/1986) qualificano come reddito fondiario i proventi ricavati dallo sfruttamento, totale o parziale, del bene immobile. Questo significa che appartengono a tale tipologia reddituale sia le locazioni di immobili sia l'affitto di singole stanze di un appartamento.

I redditi fondiari sono imputati sempre al proprietario, ovvero al soggetto che vanta un diritto reale di godimento sull'immobile. Ne consegue che anche se il contratto di locazione fosse sottoscritto da un soggetto diverso dal titolare dell'immobile (ad esempio, dal figlio del proprietario, comodatario del bene), il relativo reddito dovrebbe in ogni caso essere dichiarato da quest'ultimo. I redditi fondiari, inoltre, sono tassati con il criterio della competenza, e non con quello di cassa. Ciò comporta che il titolare dell'immobile deve dichiarare l'intero reddito contrattualmente pattuito, a prescindere dall'effettivo incasso dello stesso. Si tratta di un ulteriore elemento a favore delle locazioni brevi: in caso di ritardi nei pagamenti, il locatore non può esimersi dal pagare le imposte sui redditi sui canoni maturati.

In alternativa al regime ordinario Irpef, il locatore può scegliere di applicare la cedolare secca sugli affitti. È una imposta che sostituisce non solo l'Irpef, ma anche le addizionali comunali e regionali all'Irpef nonché l'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. La cedolare è ammessa solo se il proprietario è una persona fisica che non agisce nell'esercizio d'impresa o di una professione. Inoltre, la legittimazione all'opzione spetta unicamente al proprietariolocatore dell'immobile. Ne deriva che, in caso di locatore diverso dal titolare del bene, la cedolare non è applicabile. Occorre inoltre che si tratti di una locazione abitativa e che l'immobile abbia una destinazione catastale abitativa. L'aliquota della cedolare, per le locazioni brevi, è pari al 21 per cento. L'imposta dev'essere applicata all'intero importo contrattuale del canone, senza abbattimento alcuno.

La scelta per il regime agevolato si effettua di regola in sede di registrazione del contratto. A questo riguardo, si segnala che, in caso di locazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, non vi è obbligo di registrazione. In ogni caso, se il proprietario decide di sottoporre comunque a registrazione il contratto, in tale occasione egli dovrà inviare in via telematica il modello Rli all'agenzia delle Entrate, comunicando l'opzione per la cedolare. Se invece non si procede legittimamente alla registrazione, la scelta si effettua in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati. Trattandosi di affitto di breve durata, non vi è diritto agli aggiornamenti del canone e, dunque, l'opzione per la cedolare non dev'essere comunicata all'inquilino. L'agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E del 2011, ha precisato che la cedolare è ammessa anche in presenza di locazioni di stanze dell'abitazione.

Ai fini dei tributi locali, vanno esaminate distintamente la disciplina dell'Imu, della Tasi e della Tari. L'Imu colpisce unicamente i proprietari degli immobili e mai gli utilizzatori degli stessi. In proposito, va peraltro segnalato che, in caso di locazione di singole stanze della casa in cui il locatore risiede, l'immobile non perde la qualifica di abitazione principale. Questo perché tale nozione dipende unicamente dal fatto che il proprietario risieda e dimori nell'immobile. Ne consegue che l'abitazione principale parzialmente affittata resta esente da Imu.

Ai fini della Tasi, rilevano invece, in linea di principio, tanto i possessori che gli utilizzatori. In particolare, ai possessori è addebitata una quota d'imposta compresa tra il 90% e il 70% del tributo complessivo, a seconda della delibera comunale, mentre agli utilizzatori spetta il pagamento della quota restante. Tuttavia, per quanto riguarda le locazioni brevi, va ricordata la regola secondo cui, in caso di utilizzi non superiori a sei mesi, l'unico soggetto passivo è il proprietario. Ne consegue che, in tali casi, il titolare dell'immobile sarà tenuto al pagamento del 100% dell'imposta. La medesima regola vale per la Tari, l'attuale prelievo sui rifiuti.

www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-02-02/l-affitto-breve-non-blocca-cedolare-115108.shtml?uuid=...

[IMG][/IMG]
OFFLINE
Email Scheda Utente
Post: 13.446
Post: 2.930
Registrato il: 26/06/2003
Registrato il: 23/10/2011
Sesso: Maschile
13/10/2017 11:21
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota

Dal Fisco ultimatum ad Airbnb: tassa affitti va pagata entro il 16 ottobre
L'Agenzia delle entrate, dopo un periodo di tregua, ha emanato la circolare che fissa al 12 settembre la data in cui scattarà il balzello. Gli intermediari hanno pochi giorni per mettersi in regola o scatteranno le sanzioni. Moratoria per i periodi precedenti

Invia per email
Stampa
12 Ottobre 2017
20
ROMA - E' finita la tregua fiscale sulle locazioni brevi. L'appuntamento con la cosiddetta "tassa Airbnb", dal nome del portale per i mini-affitti turistici, si pagherà dal prossimo 16 ottobre sui pernottamenti effettuati a partire dal 12 settembre. E per chi non lo farà scatteranno le sanzioni. A segnare la fine del periodo in cui il fisco ha chiuso un occhio è stata l'Agenzia delle Entrate con una circolare. Per i periodi precedenti, a causa della fase di incertezza dovuto all'avvio delle norme, si è deciso di applicare lo Statuto del contribuente con una moratoria sulle sanzioni. Ma non sull'invio dei dati: dovranno infatti essere inviate al fisco le informazioni sulle locazioni a partire dal primo gennaio. Le nuove norme sono di fatto scattate ora. Non senza qualche novità che l'Agenzia delle entrate ha diffuso per venire incontro alle esigenze che i principali operatori avevano portato sul tavolo per un confronto. Se il pagamento avviene con un assegno tra affittuario e proprietario l'intermediario non può trattenere gli importi per pagare la tassa in acconto, anche se è lui a consegnare l'assegno. E in questo caso l'acconto sulla cedolare non si applica.

La nuova normativa che prevede la tassazione con una cedolare secca del 21%, riguarda solo gli affitti sotto i 30 giorni e tra privati. A pagarla dovranno essere gli intermediari che trattengono il tributo. Non può quindi essere applicata su affitti fatti o sottoscritti da società. Si applica solo su attività di locazioni brevi, che hanno come servizi accessori cose limitate come l'uso della biancheria, il wi-fi, il riscaldamento (o l'aria condizionata). Non vale se nei servizi si fanno pagare anche la colazione o il pranzo, l'auto a nolo o un interprete. L'intermediario per versare l'importo deve poterlo trattenere. Ecco così che non va pagato nulla se il pagamento dell'affitto viene fatto con un assegno dell'affittuario intestato al proprietario che però non sfuggirà al pagamento quando presenterà la dichiarazione dei redditi.



www.repubblica.it/economia/2017/10/12/news/arriva_la_tassa_sugli_affitti_brevi-178102669/?ref=RHPPBT-VE-I0-C6-P10...
[IMG][/IMG]
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 14:06. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com