È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!
 

Grillo e il movimento a cinque stelle sono una minaccia per i partiti

Ultimo Aggiornamento: 21/12/2017 21:44
Autore
Vota | Stampa | Notifica email    
16/12/2016 13:10
 
Quota
Post: 3.828
Registrato il: 12/04/2007
Sesso: Maschile
Bad Fan
OFFLINE
Articolo 18 - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché
discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in
concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità
previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345
del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente
disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di
lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la
nullità,
stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto
, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a
riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Ah Avvocà io un termine per note ve lo concedo...però non scrivete troppo perchè io non ce la faccio a leggere
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:59. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com